IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visti  gli  articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52 e 51 rispettivamente del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.  150,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,  n.  267,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.  269,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre  1987,  n.  568,
con i quali e' stata attribuita - relativamente al triennio 1985-1987
- al personale della polizia di Stato  e  a  quello  appartenente  ai
comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti
locali, delle aziende,  del  servizio  sanitario  nazionale  e  delle
istituzioni  e  degli  enti  di ricerca e sperimentazione in servizio
nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennita'
di  bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura
e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella
regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige;
  Viste  le leggi 23 ottobre 1961, n. 1165 e 13 agosto 1980, n. 454 e
i decreti del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671 e 26
luglio  1976,  n. 752, con i quali e' stata riconosciuta al personale
della pubblica amministrazione in servizio nella regione  autonoma  a
statuto   speciale  Trentino-Alto  Adige  un'indennita'  speciale  di
seconda lingua;
  Considerato  che  si  rende necessario determinare i criteri per la
corresponsione  dell'indennita'  di  bilinguismo  al  personale   del
pubblico  impiego  in  servizio  presso la regione autonoma a statuto
speciale Valle d'Aosta in ragione delle diverse realta' istituzionali
e statutarie vigenti nelle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e
Trentino-Alto Adige;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale firmatarie degli accordi di comparto interessati;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 13 aprile 1988,
registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988 - atti di  Governo,
registro  n.  73,  foglio n. 31 - con il quale all'on/le Paolo Cirino
Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' stato  conferito  l'incarico
per la funzione pubblica;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
aprile 1988 con il quale sono  state  delegate  al  Ministro  per  la
funzione pubblica alcune funzioni in materia di pubblico impiego;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente in
materia di accertamento della conoscenza della lingua  francese,  per
la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo prevista dai decreti
del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi  contrattuali
per  il  triennio 1985-1987 per il personale della polizia di Stato e
di quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici
non   economici,   degli   enti   locali,   delle   aziende  e  delle
amministrazioni dello Stato ad  ordinamento  autonomo,  del  servizio
sanitario  nazionale  e  delle  istituzioni  ed  enti  di  ricerca  e
sperimentazione in servizio presso uffici aventi sede  nella  regione
autonoma  a  statuto  speciale Valle d'Aosta, trovano applicazione le
disposizioni previste dal presente decreto.